I rondoni e la loro nidificazione sono protetti dalla legge. La protezione degli uccelli è regolamentata sia a livello federale, che cantonale. La legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP) stabilisce che la nidificazione degli uccelli non deve essere disturbata. La legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN), e la relativa ordinanza (OPN) vietano l’uccisione, il ferimento o la cattura di specie protette dalla LCP, così come la distruzione, il danneggiamento o il prelievo di nidi o uova.
È responsabilità dei Cantoni, dei Comuni, dei proprietari, dei committenti e del personale del settore edile consultare e rispettare le leggi vigenti nelle fasi di pianificazione (permessi di costruzione), manutenzione degli edifici (manutenzione, illuminazione, ecc.) ed esecuzione dei lavori (ristrutturazione, demolizione, ecc.).
Di seguito sono riportati i link alle fonti del diritto ufficiali:
Legge federale su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia; LCP; RS 922.0):
→ www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1988/506_506_506/it
Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451):
→ www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1637_1694_1679/it
Ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN; RS 451.1):
→ www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1991/249_249_249/it
Assistenza alla decisione
Come si applica la legge al caso in questione? Consultate il nostro aiuto alla decisione:
→ www.vogelwarte.ch/it/consigli/nidi-di-uccelli-sugli-edifici-che-fare